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Padova, 18.12.2008 Al
Magnifico Rettore, Presidente S.A. e C.d.A. Ai Componenti S.A. e C.d.A. Al
Prorettore alla Ricerca Ai Componenti della Commissione
Scientifica di Ateneo Al
Direttore Amministrativo Al
Servizio Ricerca Università degli Studi
di Padova Oggetto: modifiche al Regolamento per il conferimento di Assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, approvate il 30.07.2008.
A seguito delle
segnalazioni pervenuteci riguardo al Regolamento di cui in oggetto,
segnatamente in relazione al comma 2 dell’art.8,
si osserva quanto segue. L’introduzione di
un limite temporale per l’accesso alle selezioni, correlato alla data di
conseguimento del titolo utile, determina un vincolo neutro che indirettamente
produce un effetto pregiudizievole discriminando l’accesso al lavoro ed alla
formazione in ragione del sesso di appartenenza. Si osserva che tale
discriminazione è espressamente vietata dagli artt. 1 e 27 del Decreto
Legislativo 11 aprile 2006, n.198 (discriminazione fondata sul sesso) e dal
D.Lgs. 9 luglio 2003, n.216, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
anche in considerazione di quanto previsto dall’art.1 (discriminazione per età
“in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di
discriminazione possono avere su donne e uomini”). Poiché l’intervallo
massimo dei 6 anni tra l’acquisizione del titolo e la domanda di Assegno non
costituisce un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell’attività di ricerca, ci si trova di fronte ad una violazione del principio
di parità di trattamento, cioè ad una duplice discriminazione indiretta, sulla
base di genere ed età. Entrando nel merito
della questione, si ritiene che il requisito temporale previsto non costituisca
assolutamente un elemento di valutazione positiva sul piano delle capacità
scientifiche e professionali; esso invece diventi un ostacolo che non tiene
conto del fatto che: -
tempo può significare per le donne tempo
della maternità e delle cure parentali e -
tempo può significare studio ed esperienza
accumulata. Ad abundantiam si sottolinea infine che il vincolo temporale introdotto dal
Regolamento è in contrasto con i principi espressi dalla Carta Europea dei
Ricercatori sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Padova nel
luglio 2005, in dettaglio sui seguenti punti:
·
“Non discriminazione. I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono
discriminare i ricercatori sulla base del genere, dell’età,…” ·
“Equilibrio di genere. I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero
mirare ad un rappresentativo equilibrio di genere a tutti i livelli del
personale,… Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito sulla base di una
politica di pari opportunità al momento dell’assunzione e nelle seguenti fasi
di carriera…” ·
“Variazioni nella cronologia del
curriculum vitae. Le interruzioni di carriera o
le variazioni nell’ordine cronologico del cv non dovrebbero essere penalizzate,
ma considerate come un contributo potenzialmente valido allo sviluppo
professionale dei ricercatori lungo un percorso professionale
multidimensionale,…”. L’inserimento del
limite temporale, lontano dal presentare una legittimità scientifica, viene a
costituire un vincolo a priori anche per le Commissioni di valutazione per
l’attribuzione di un Assegno di Ricerca. Le Commissioni non potrebbero
esercitare liberamente la scelta del/della candidato/a più adatto/a a loro
giudizio in relazione alla tipologia e alle esigenze del Progetto Scientifico
su cui l’Assegno viene bandito. Si chiede pertanto
alle Autorità Accademiche di rimuovere il suddetto
vincolo temporale dal Regolamento per il conferimento di Assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, in coerenza con le disposizioni
normative succitate. In caso contrario il Comitato si vedrà costretto a porre
in essere le tutele previste dall’Ordinamento a garanzia dell’effettività delle
Pari Opportunità. p.
Il Comitato Pari Opportunità Silvana Collodo
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