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Lettera Assegni di Ricerca PDF Stampa E-mail

 

 

 

Padova, 18.12.2008                                

 

Al Magnifico Rettore, Presidente S.A. e C.d.A.

Ai  Componenti S.A. e C.d.A.

Al Prorettore alla Ricerca

Ai  Componenti della Commissione Scientifica di Ateneo

Al Direttore Amministrativo

Al Servizio Ricerca

 

    Università degli Studi di Padova  

 

 

Oggetto: modifiche al Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, approvate il 30.07.2008.


A seguito delle segnalazioni pervenuteci riguardo al Regolamento di cui in oggetto, segnatamente in relazione al comma 2 dell’art.8[1], si osserva quanto segue.

L’introduzione di un limite temporale per l’accesso alle selezioni, correlato alla data di conseguimento del titolo utile, determina un vincolo neutro che indirettamente produce un effetto pregiudizievole discriminando l’accesso al lavoro ed alla formazione in ragione del sesso di appartenenza.

Si osserva che tale discriminazione è espressamente vietata dagli artt. 1 e 27 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 (discriminazione fondata sul sesso) e dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n.216, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, anche in considerazione di quanto previsto dall’art.1 (discriminazione per età “in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini”).

Poiché l’intervallo massimo dei 6 anni tra l’acquisizione del titolo e la domanda di Assegno non costituisce un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, ci si trova di fronte ad una violazione del principio di parità di trattamento, cioè ad una duplice discriminazione indiretta, sulla base di genere ed età.

Entrando nel merito della questione, si ritiene che il requisito temporale previsto non costituisca assolutamente un elemento di valutazione positiva sul piano delle capacità scientifiche e professionali; esso invece diventi un ostacolo che non tiene conto del fatto che:

-        tempo può significare per le donne tempo della maternità e delle cure parentali e

-        tempo può significare studio ed esperienza accumulata.

Ad abundantiam si sottolinea infine che il vincolo temporale introdotto dal Regolamento è in contrasto con i principi espressi dalla Carta Europea dei Ricercatori sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Padova nel luglio 2005, in dettaglio sui seguenti punti:

·       Non discriminazione. I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono discriminare i ricercatori sulla base del genere, dell’età,…

·       Equilibrio di genere. I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero mirare ad un rappresentativo equilibrio di genere a tutti i livelli del personale,… Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito sulla base di una politica di pari opportunità al momento dell’assunzione e nelle seguenti fasi di carriera…”

·       Variazioni nella cronologia del curriculum vitae. Le interruzioni di carriera o le variazioni nell’ordine cronologico del cv non dovrebbero essere penalizzate, ma considerate come un contributo potenzialmente valido allo sviluppo professionale dei ricercatori lungo un percorso professionale multidimensionale,…”.

 

L’inserimento del limite temporale, lontano dal presentare una legittimità scientifica, viene a costituire un vincolo a priori anche per le Commissioni di valutazione per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca. Le Commissioni non potrebbero esercitare liberamente la scelta del/della candidato/a più adatto/a a loro giudizio in relazione alla tipologia e alle esigenze del Progetto Scientifico su cui l’Assegno viene bandito.

Si chiede pertanto alle Autorità Accademiche di rimuovere il suddetto vincolo temporale dal Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, in coerenza con le disposizioni normative succitate. In caso contrario il Comitato si vedrà costretto a porre in essere le tutele previste dall’Ordinamento a garanzia dell’effettività delle Pari Opportunità.

 

 

 

 

p. Il Comitato Pari Opportunità

Silvana Collodo

 


[1] Il titolo dovrà essere posseduto all’atto della domanda e non potranno essere trascorsi più di sei anni dalla data del suo conseguimento.

Ultimo aggiornamento ( Wednesday 07 January 2009 )
 
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